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Decreto sicurezza: cosa cambia?

SUL FRONTE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Fino all’entrata in vigore del Decreto sicurezza (5 ottobre 2018) uno straniero che presentava domanda di asilo (richiedente asilo), poteva ottenere i seguenti riconoscimenti (salvo rigetto della domanda): 1) Protezione internazionale .

Si compone di - Status di rifugiato o asilo politico (permesso di 5 anni). “Chiunque, nel timore fondato di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche” (Convenzione Ginevra 1951; Dir. 2004/83/CE; D.Lgs. 251/2007).

- Protezione sussidiaria (permesso 5 anni).

“Cittadino di un paese terzo o apolide nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (D. Lgs. 251/2007).

2) Protezione umanitaria (permesso 2 anni). Riconosciuta nei casi in cui non venga accolta la domanda di protezione internazionale ma ricorrano seri motivi di carattere umanitario. Ad integrare tali motivi potevano essere situazioni di vulnerabilità dovute a motivi di salute, giovane età, nuclei familiari o situazioni di particolare integrazione sociale. D.Lgs. 286/1998 e D.Lgs.

25/2008.

Con il Decreto sicurezza viene abolita la Protezione umanitaria e sostituita con:

1) Protezione speciale (1 anno). Ha come requisito il rischio di persecuzione e/o di tortura qualora si fosse rimpatriati 2) Casi speciali per tratta e sfruttamento sessuale, violenza domestica, cure mediche, calamità naturali, sfruttamento lavorativo, meriti civili.

Per coloro che al 5 ottobre avevano già presentato domanda di asilo ed erano in attesa della definizione dello status, il Decreto sicurezza prevede che al posto della Protezione umanitaria, può essere riconosciuto un permesso per Casi speciali (2 anni), che può essere riconvertito in permesso di lavoro al termine di questi due anni. Il permesso per Protezione speciale invece non può essere convertito in permesso di soggiorno lavorativo, ma può eventualmente essere rinnovato.

SUL FRONTE DELL’ACCOGLIENZA

I cittadini stranieri arrivati in Italia ai fini di richiesta d’asilo, avevano finora diritto al seguente sistema d’accoglienza: 1) SPRAR . Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, gestiti dagli enti locali in collaborazione con le associazioni 2) CARA . Centri di accoglienza per richiedenti asilo, per l’identificazione e l’avvio delle procedure relative alla protezione internazionale 3) CAS . Centri di accoglienza straordinaria.

Pensati per sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza. Tali strutture sono individuate dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Con il Decreto sicurezza : Agli SPRAR possono accedere solo coloro che hanno già riconosciuto lo status di rifugiato, i minori non accompagnati e i titolari di un permesso per Casi speciali. Sono fuori i richiedenti asilo e i titolari di Protezione speciale. Nei centri CAS e CARA i richiedenti asilo potranno rimanere solo sino alla definizione dello status.

V.R.

In collaborazione con l’avvocato Francesco Di Pietro, referente per l’Umbria dell’ASGI (Associazione studi giuridici sull’immigrazione)

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