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Le nuove norme che regolano Terzo settore e volontariato

Il volontariato è disciplinato da leggi dello Stato italiano e delle singole Regioni. Fino al 2017, quando c’è stata la riforma del Terzo settore, era in vigore la legge 266 del 1991, una legge quadro sul volontariato che stabiliva i principi cui le Regioni dovevano attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. La stessa legge prevedeva che le Regioni disciplinassero l’istituzione e la tenuta dei Registri di volontariato, che esistono tuttora e nei quali sono iscritte le organizzazioni liberamente costituite che operano senza scopo di lucro, grazie all’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dei propri aderenti, svolta per soli fini di solidarietà.

La Regione Umbria ha disciplinato la materia con la legge regionale 15 del 1994 e con la legge regionale 11 del 2015 nella quale è stabilito il principio per cui l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, e il volontario può solo essere rimborsato delle spese sostenute dalla organizzazione di cui fa parte entro i limiti stabiliti dall’organizzazione stessa. Le organizzazioni di volontariato possono comunque svolgere attività commerciali e produttive marginali individuate con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per gli affari sociali 25 maggio 1995.

Dal 2017 poi il Governo ha emanato i decreti integrativi e correttivi del Codice del Terzo Settore, il principale dei quali è il decreto legislativo 117 del 2017 che ha abrogato la legge 266 del 1991 sul volontariato e ha delimitato il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte: organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso.

La legge di riforma del Terzo settore definisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli Enti di Terzo settore (Ets) tenendo conto delle attività da essi svolte e introduce l’obbligo, per tutti gli Ets, di redazione del bilancio o di rendicontazione. La riforma prescrive inoltre l’istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, ma attualmente il decreto istitutivo di questo registro non risulta ancora emanato. Pertanto, nel periodo transitorio, continua a valere l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle Regioni.

V. R.

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